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Sez. 2, Sentenza n. 2420 del 12/10/1967 (Rv. 329701 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - DIFFERENZE A RAPPORTI CON ALTRE AZIONI - AZIONE DI RESTITUZIONE: RAPPORTO OBBLIGATORIO - CARENZA DI TITOLO A POSSEDERE - PROVA DI DIRITTI REALI SULLA COSA NON NECESSARIA - AZIONE DI RIVENDICAZIONE - PROVA DEL DIRITTO DI PROPRIETA SULLA COSA RIVENDICATA - ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO - USUCAPIONE.*
Stato
decisa il 1967-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329701-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - DIFFERENZE A RAPPORTI CON ALTRE AZIONI - AZIONE DI RESTITUZIONE: RAPPORTO OBBLIGATORIO - CARENZA DI TITOLO A POSSEDERE - PROVA DI DIRITTI REALI SULLA COSA NON NECESSARIA - AZIONE DI RIVENDICAZIONE - PROVA DEL DIRITTO DI PROPRIETA SULLA COSA RIVENDICATA - ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO - USUCAPIONE.*

Nell'Azione di restituzione, in cui sono presupposti un rapporto di natura obbligatoria tra l'attore ed il convenuto e la carenza di un titolo a possedere da parte di quest'ultimo, l'attore non e tenuto a provare di essere titolare di un diritto reale sulla cosa oggetto di restituzione. Nella Azione di rivendicazione, invece, l'attore e tenuto a dimostrare il suo diritto di proprieta sulla cosa e cio importa che, se egli assuma di essere proprietario a titolo derivativo, deve provare non solo il proprio acquisto, ma anche quello dei suoi danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, oppure che si e verificata l'usucapione cumulando la durata del proprio possesso con quella dei suoi danti causa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1590

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)