Sez. U, Sentenza n. 45 del 06/01/1981 (Rv. 410425 - 01)
CORTE DEI CONTI - ORDINAMENTO - MAGISTRATI - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI ASTENSIONE - PARTECIPAZIONE ALLA DECISIONE DI UNA CONTROVERSIA - MANCANZA DI GIURISDIZIONE DEL COLLEGIO GIUDICANTE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
CORTE DEI CONTI - ORDINAMENTO - MAGISTRATI - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI ASTENSIONE - PARTECIPAZIONE ALLA DECISIONE DI UNA CONTROVERSIA - MANCANZA DI GIURISDIZIONE DEL COLLEGIO GIUDICANTE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
L'eventuale partecipazione alla decisione della controversia di un magistrato che avrebbe dovuto astenersene, ai sensi dell'art 51 cod proc civ, non puo di per se integrare Mancanza di giurisdizione del collegio giudicante, come tale deducibile, con riguardo a pronuncia della Corte dei conti, con ricorso per Cassazione a norma dell'art 111 terzo comma della Costituzione, atteso che detta carenza di giurisdizione, in relazione all'illegittima composizione dell'organo giudicante, e ravvisabile solo nelle diverse ipotesi di alterazioni strutturali dell'organo medesimo, per vizi di numero o di qualita dei suoi membri, che ne precludano l'identificazione con quello delineato dalla legge. (V 3737/80).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)