Sez. U - , Ordinanza n. 32415 del 08/11/2021 (Rv. 662880 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Tassatività e specificità dei motivi di censura - Necessità - Adozione di formule sacramentali ed esatta indicazione numerica dei motivi come previsti nell'art. 360, comma 1 c.p.c. - Esclusione - Chiarezza delle censure alla stregua dei parametri di cui al'art. 360, comma 1 c.p.c. - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1 c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa. (Nella specie, a fronte di un motivo caratterizzato da scarsa tassatività e specificità nonché dalla esposizione di una congerie di argomenti, la S.C. lo ha ritenuto comunque ammissibile poiché la complessiva lettura dell'insieme censuratorio permetteva di enucleare e perimetrare le critiche alla stregua dei parametri di cui all'art. 360 c.p.c.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)