Sez. 1, Sentenza n. 12957 del 22/06/2016 (Rv. 640115 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Concordato preventivo cd. in bianco - Declaratoria di inammissibilità - Preventiva audizione del debitore ex art. 162, comma 2, l.fall. - Necessità - Limite.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE
Ove sia stata presentata una proposta di concordato preventivo cd. in bianco ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., va rispettato l'obbligo di audizione del debitore ex art. 162, comma 2, l.fall. per consentire allo stesso di svolgere le proprie difese prima della pronuncia di inammissibilità, salvo che, inserendosi la proposta nell'ambito della procedura prefallimentare, il debitore sia stato comunque sentito in relazione alla proposta ed abbia avuto modo di svolgere le sue difese.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 com. 6, Legge Falliment. art. 162 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)