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Sez. 1, Sentenza n. 1006 del 11/04/1985 Cc. (dep. 03/05/1985) Rv. 168952 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO - A SENSI DELL'ART. 477 SECONDO COMMA COD. PROC. PEN. - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE - CONFLITTO ANALOGO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168952-01

IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO - A SENSI DELL'ART. 477 SECONDO COMMA COD. PROC. PEN. - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE - CONFLITTO ANALOGO - AMMISSIBILITÀ.*

Il provvedimento di rinvio degli Atti al P.m., a sensi dell'art. 477 cod. proc. pen. è inoppugnabile e può dar luogo a conflitto, come caso analogo, al fine di rimuovere una stasi processuale altrimenti non superabile, qualora il P.m. contrasti quanto ritenuto dal giudice. (Conf mass n 159465; (Conf mass n 154613; (Conf mass n 150065 e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 477

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)