Sez. 1, Sentenza n. 630 del 23/01/1987 (Rv. 450347 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'ASSICURATO.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'ASSICURATO.*
Nel sinallagma funzionale del rapporto assicurativo, la disposizione del secondo comma dell'art. 1901 cod. civ. introduce un duplice Obbligo a carico delle parti: il primo, riguardante l'assicurato, è di pagare le rate di premio successive alla prima entro il termine di scadenza prorogabile fino a 15 giorni, pena la sospensione della garanzia assicurativa; il secondo, a carico dell'assicuratore, è quello di sopportare il decorso del suddetto termine di 15 giorni, prima di considerare l'assicurato in stato di mora e, quindi, di sentirsi svincolato dall'Obbligo di pagamento dell'indennità, derivante da sinistro verificatosi nel periodo di mora dell'assicurato. Pertanto, in caso di sinistro, l'Onere dell'assicurato non va limitato alla dimostrazione di aver pagato il premio, ma si estende alla prova di averlo pagato tempestivamente, perché entrambi questi fatti sono costitutivi del suo diritto, tal che la contestazione dell'assicuratore relativa alla tempestività del pagamento del rateo di premio, concernendo la sussistenza del diritto dell'assicurato e non la sua modificazione o Estinzione, non pone a carico dell'assicuratore stesso l'Onere della relativa prova a norma dell'art. 2697, secondo comma cod. civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)