Sez. L, Sentenza n. 8456 del 18/11/1987 (Rv. 455996 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - PRESCRIZIONE - RETRIBUZIONE - IN GENERE - DIRITTO AL PAGAMENTO DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - RICONOSCIMENTO DELLA RELATIVA QUALIFICA - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE - PRESCRIZIONE DELLA RETRIBUZIONE EX ART. 373 COD. NAV. - OPERATIVITÀ.*
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - PRESCRIZIONE - RETRIBUZIONE - IN GENERE - DIRITTO AL PAGAMENTO DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - RICONOSCIMENTO DELLA RELATIVA QUALIFICA - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE - PRESCRIZIONE DELLA RETRIBUZIONE EX ART. 373 COD. NAV. - OPERATIVITÀ.*
Il diritto al pagamento delle differenze retributive per le mansioni superiori effettivamente svolte prescinde dal riconoscimento della qualifica ad esse corrispondente, trovando titolo nell'art. 36 cost., e soggiace quindi alle norme che disciplinano la prescrizione della retribuzione, ossia, nel caso di lavoro nautico, all'art. 373 cod. nav. (V 3641/84, mass n 435636; (V 3488/83, mass n 428377).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Navig. art. 373 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)