Sez. L, Sentenza n. 5678 del 19/09/1986 (Rv. 448159 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - DISOCCUPATI AMMESSI AL LAVORO NEI CANTIERI SCUOLA - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITÀ - ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE - ASSOGGETTABILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - DISOCCUPATI AMMESSI AL LAVORO NEI CANTIERI SCUOLA - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITÀ - ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE - ASSOGGETTABILITÀ.*
I lavoratori disoccupati ammessi al lavoro nei cantieri scuola di cui alla legge n. 424 del 1968 rivestono la qualifica di prestatori d'opera subordinata, atteso che l'attribuzione patrimoniale prevista in loro favore è collegata con nesso funzionale alla prestazione lavorativa; consegue che tale specifico rapporto è assoggettato alle assicurazioni sociali obbligatorie anche prima che ciò fosse espressamente confermato dalla successiva legge n. 418 del 1975. (Conf 371/70, mass n 345303; (Conf 3854/68, mass n 337311).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Legge 02/04/1968 num. 424 CORTE COST., Legge 06/08/1975 num. 418
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)