Sez. 1, Sentenza n. 9430 del 07/09/1991 (Rv. 473762 - 01)
Procedimento civile - Riunione e separazione di causa | Procedimento di opposizione allo stato passivo fallimentare promosso dal creditore escluso - Riunione ad altro procedimento promosso dallo stesso creditore relativo a domanda di insinuazione tardiva di altro credito - Definizione di entrambe le cause con una unica sentenza - Autonomia delle due pronunce - Termini di impugnazione.
Procedimento civile - Riunione e separazione di causa
In caso di riunione, ad un procedimento di opposizione allo stato passivo fallimentare promosso dal creditore escluso, di un procedimento relativo a domanda dello stesso creditore di insinuazione tardiva di altro credito, l'unica sentenza che definisce entrambe le cause, contiene due pronunce autonome, anche rispetto al termine di impugnazione. Pertanto, mentre la pronuncia sull'opposizione allo stato passivo è impugnabile nei termini di cui all'art. 99, quinto comma, legge fallimentare, l'altra è impugnabile nel termine ordinario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)