Sez. L, Sentenza n. 8705 del 09/08/1991 (Rv. 473466 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - In genere | Prassi aziendale integrativa della disciplina collettiva - Nullità ex art. 4 della legge n. 297 del 1982).
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - In genere
Una prassi aziendale integrativa della disciplina collettiva, impegnando il datore di lavoro in modo uniforme e generalizzato all'adempimento di determinate obbligazioni, determina l'inserimento delle obbligazioni stesse nei contratti individuali di lavoro alla stessa stregua di quelle assunte con un contratto collettivo aziendale, con la conseguenza che, ove esse concernono la materia del trattamento di fine rapporto (nella specie, le anticipazioni sulla futura indennità di anzianità), devono ritenersi travolte dal sopravvenire della legge 29 maggio 1982 n. 297, il cui art. 4 espressamente commina la nullità delle previgenti clausole dei contratti collettivi regolatrici della materia suddetta e la loro sostituzione di diritto con le norme della stessa legge.
Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)