Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 293 del 1992
Massime (1)
Massima n. 18456
- Reati militari
- Omessa presentazione in servizio
- Reato punibile su richiesta del comandante di corpo
- Ritenuta natura sostanziale e non processuale della richiesta
- Conseguente antigiuridicità del fatto in dipendenza di valutazioni rimesse al comandante
- Prospettata violazione del principio della riserva di legge in materia penale e dei diritti fondamentali della persona, con incidenza sullo spirito democratico cui è informato l'ordinamento delle forze armate
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 238/1992.
Norme impugnate
Parametri
- art. 25, comma 2, Cost.
- art. 52, comma 3, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 123 del codice penale militare di pace, in riferimento all'art. 260 del medesimo codice, promosso con ordinanza emessa il 19 novembre 1991 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Ciofalo Giuseppe, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato del reato di omessa presentazione in servizio, il Tribunale militare di Padova, con ordinanza emessa il 19 novembre 1991 (R.O. n. 44 del 1992), ha sollevato, in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 52, ultimo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 123 del codice penale militare di pace, nella parte in cui - in riferimento all'art. 260 del medesimo codice - pone la richiesta del comandante di Corpo quale condizione di procedibilità per il reato:
che, pur dando atto dell'orientamento di questa Corte, dal cui vaglio in più occasioni è uscito indenne il menzionato art. 260 del codice penale militare di pace, il giudice rimettente argomenta, in senso contrario alle affermazioni contenute nelle richiamate decisioni ed alle posizioni della dottrina, attribuendo alla richiesta del comandante di Corpo la natura di condizione di punibilità e non già di procedibilità;
che ciò premesso, il giudice a quo fonda la censura proprio sulla ipotesi di reato in argomento in quanto, a causa del collegamento con il citato art. 260, non possiederebbe "i requisiti che il principio costituzionale richiede per una norma incriminatrice";
punto 2
Considerato che analoga questione, relativa all'art. 147 del codice penale militare di pace è stata già decisa da questa Corte con ordinanza n. 495 del 1991, sulla base del carattere esclusivamente processuale della richiesta de qua, più volte sottolineato anche in altre decisioni;
che identica questione, concernente l'art. 123 del codice penale militare di pace, anch'essa sollevata per sollecitare un riesame della giurisprudenza costituzionale e prospettata senza argomenti ulteriori rispetto a quelli a suo tempo esaminati è stata altresì decisa con ordinanza n. 238 del 1992;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 123 del codice penale militare di pace, in riferimento all'art. 260 del medesimo codice, sollevata dal Tribunale militare di Padova, in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 52, terzo comma, della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze