Sez. 5, Sentenza n. 2113 del 29/01/1997 Ud. (dep. 06/03/1997) Rv. 207006 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA | Lesione della reputazione - Diritto di informazione - Limiti - Pertinenza continenza e verità dei fatti - Obbligo del giornalista.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA
L'esercizio del diritto di informazione garantito nel nostro ordinamento deve, ove leda l'altrui reputazione, sopportare i limiti seguenti: a) l'interesse che i fatti narrati rivestano per l'opinione pubblica, secondo il principio della pertinenza; b) la correttezza della esposizione di tali fatti in modo che siano evitate gratuite aggressioni all'altrui reputazione, secondo il principio della continenza; c) la corrispondenza rigorosa tra i fatti accaduti e i fatti narrati, secondo il principio della verità: quest'ultimo comporta l'obbligo del giornalista (come quello dello storico) dell'accertamento della verità della notizia e il controllo della attendibilità della fonte.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 57 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Legge 08/02/1948 num. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)