Sez. 3, Sentenza n. 3012 del 23/11/1963 (Rv. 264639 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - IN GENERE - CONTRATTI PER ADESIONE - NOZIONE - REDAZIONE DEL CONTRATTO IN BASE AGLI ACCORDI CON LA CONTROPARTE - SPECIFICA SOTTOSCRIZIONE DELLE CLAUSOLE ONEROSE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - IN GENERE - CONTRATTI PER ADESIONE - NOZIONE - REDAZIONE DEL CONTRATTO IN BASE AGLI ACCORDI CON LA CONTROPARTE - SPECIFICA SOTTOSCRIZIONE DELLE CLAUSOLE ONEROSE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Il contratto per adesione e caratterizzato dal consenso manifestato da una delle parti mediante un mero atto di adesione (relatio imperfecta) ad uno schema contrattuale predisposto dall'altra parte. In tale situazione contrattuale, il legislatore, al fine di assicurare la reciproca uguaglianza delle parti e di evitare pregiudizi in danno del contraente piu debole richiede, nell'art 1341 comma secondo cod civ, la specifica approvazione scritta delle clausole piu onerose la norma ora richiamata non trova applicazione nella diversa situazione, in cui uno schema negoziale sia stilato da uno dei contraenti in conformita di patti concordati con l'altro, che poi lo sottoscrive per adesione (contratto per relationem perfectam). In tale ipotesi, infatti, la parte aderente conosce il contenuto dell'atto, che sottoscrive. (Conf 1041'61' 2254'58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)