Sez. U, Sentenza n. 2704 del 23/08/1972 (Rv. 360355 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - TRASFORMAZIONE RADICALE DAL FONDO - ESCLUSIONE DELLA PROROGA PREVISTA DALL'ART 1 DELLA LEGGE N 527 DEL 1961 - ATTRIBUZIONI RISPETTIVE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO E DEL GIUDICE ORDINARIO.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - TRASFORMAZIONE RADICALE DAL FONDO - ESCLUSIONE DELLA PROROGA PREVISTA DALL'ART 1 DELLA LEGGE N 527 DEL 1961 - ATTRIBUZIONI RISPETTIVE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO E DEL GIUDICE ORDINARIO.*
In tema di esclusione della proroga dei contratti agrari prevista dall'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n 527, spetta al giudice amministrativo pronunziarsi sulla legittimita del provvedimento emesso dal ministro dell'agricoltura circa l'attuabilita e l'utilita del piano di trasformazione agraria mentre rientra nei compiti del giudice ordinario pronunziarsi sul carattere della trasformazione radicale ed immediata e sull'incompatibilita di essa con la continuazione del contratto agrario. (V 484'67, mass n 326429).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1961 num. 527 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)