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Sez. 3, Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024 (Rv. 670780-01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE | Litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c. - Determinazione del valore della causa - Cumulo del valore delle varie domande - Esclusione - Liquidazione degli onorari - Determinazione del compenso standard - Criteri. PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO - In genere.
Stato
decisa il 2024-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670780-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE

In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato.

Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 13/08/2022 num. 147

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)