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Sez. L, Sentenza n. 15654 del 18/09/2012 (Rv. 624184 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Giusta causa di licenziamento - Nozione - Criteri di accertamento - Natura - Clausola generale - Attività interpretativa di specificazione - Sindacato di legittimità - Ambito - Fattispecie relativa a licenziamento di un impiegato di banca per operazioni irregolari compiute quale correntista.
Stato
decisa il 2012-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624184-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

La giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare; a tal fine, quale comportamento che, per la sua gravità, è suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro, può assumere rilevanza disciplinare anche una condotta che, seppure compiuta al di fuori della prestazione lavorativa, sia idonea, per le modalità concrete con cui essa si manifesta, ad arrecare un pregiudizio, non necessariamente di ordine economico, agli scopi aziendali, tra i quali certamente rientra l'obbligo istituzionale dell'azienda di osservare e applicare la normativa della Banca d'Italia in materia di antiriciclaggio. (Nel caso di specie al lavoratore, dipendente di una banca, erano stati addebitati una serie di abusi ed irregolarità nelle operazioni di incasso degli assegni, tra cui la reiterazione del falso materiale relativo alla firma di alcuni parenti del dipendente e l'incoerenza tra l'entità delle operazioni compiute nell'arco temporale di riferimento e la capacità economica del dipendente quale conosciuta in base al reddito da lavoro e la sentenza di merito aveva ritenuto illegittimo il licenziamento del dipendente, ritenendo l'estraneità al rapporto di lavoro delle operazioni, effettuate quale correntista; la Suprema Corte, nel cassare la decisione, ha affermato il principio su esteso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)