Sez. 2, Sentenza n. 23662 del 15/05/2008 Ud. (dep. 11/06/2008) Rv. 240614 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - IN GENERE | Udienza - Comunicazione ai Servizi Minorili - Omissione - Nullità della sentenza Esclusione - Fondamento.
TRIBUNALE PER I MINORENNI - IN GENERE
In tema di procedimento a carico di soggetti minorenni, l'omessa comunicazione della celebrazione dell'udienza del giudizio di appello ai Servizi minorili, di cui agli artt. 12 d.P.R. n. 448 del 1988 e 17 D.Lgs n. 272 del 1989, non determina la nullità della sentenza, in ragione del principio di tassatività delle nullità.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 272 art. 17, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, DPR 22/09/1988 num. 448 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)