Norme per regolare il cumulo di stipendi e pensioni a carico dello stato
Testo in vigore al
VITTORIO EMANUELE
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. I titolari di pensioni o di assegni anche temporanei normali diretti, liquidati a carico dello Stato, che vengano riassunti in servizio statale e provvisti di stipendio, paga o retribuzione pensionabili, perdono il godimento della pensione o dell'assegno.
Qualora la pensione o l'assegno sia piu' favorevole dello stipendio, paga o retribuzione e del relativo supplemento di servizio attivo, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale, non utile la pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti delle competenze anzidette.
2. I personali di cui al precedente comma liquidano all'atto del collocamento a riposo un nuovo trattamento di quiescenza sulla base della totalita' dei servizi prestati e con le norme relative all'ultimo impiego. In ogni caso questo trattamento non puo' essere inferiore a quello precedentemente goduto.
Art. 2
1. Nei confronti del personale statale provvisto di stipendio, paga o retribuzione pensionabile, che comunque abbia di fatto cumulato o cumuli, anche solo in parte, il godimento di dette competenze con una pensione o assegno, anche temporaneo, normale diretto, il pagamento della pensione o dell'assegno, ove non sia stato gia' sospeso, cessera' a partire dalla prima rata con scadenza successiva alla pubblicazione della presente legge, salvo l'eventuale applicazione della seconda parte del primo comma dell'articolo precedente.
2. Il personale di cui al precedente comma, all'atto del definitivo collocamento a riposo, avra' diritto di optare fra:
a) la riammissione al godimento della pensione o dell'assegno gia' sospeso, in aggiunta al trattamento di quiescenza eventualmente spettante in relazione ai soli servizi prestati dopo la precedente liquidazione di pensione o assegno;
b) la liquidazione di un'unica pensione in base ai servizi che diedero luogo alla concessione della precedente pensione o assegno ed a quelli prestati dopo la riassunzione durante i quali siasi verificata la sospensione del pagamento di tali competenze.
3. II personale che abbia optato per il trattamento di cui alla lettera b) e voglia ottenere anche il computo parziale o totale dei servizi resi dopo la riassunzione con contemporanea percezione della pensione o assegno e degli emolumenti di attivita', dovra' rifondere le quote di pensione o di assegno riscosse nel periodo che intende valorizzare, periodo che, ad ogni effetto, dovra' essere computato risalendo dalla data di sospensione del pagamento della pensione o assegno.
Art. 3
1. Rimangono in vigore il terzo comma dell'art. 189 e l'art. 190 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.
2. All'atto della definitiva cessazione dal servizio coloro che abbiano usufruito del cumulo di assegni consentito dalle disposizioni di cui al precedente comma, liquideranno il trattamento di quiescenza loro spettante in relazione al nuovo servizio in aggiunta a quello gia' goduto. Nel caso che gli interessati chiedano la ricongiunzione dei servizi agli effetti della liquidazione di un'unica pensione, dovranno rifondere le quote di pensione o assegno percepite durante il nuovo servizio.
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 GENNAIO 1956, N. 20
Art. 5
1. Gli articoli 189 - primo e secondo comma - e 191 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e l'art. 78 del testo unico 24 dicembre 1924-III, n. 2114, sono abrogati.
2. Nulla e' innovato all'art. 22 del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, e al R. decreto 28 dicembre 1924-III, n. 2163.
Art. 6
1. La presente legge entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 11 aprile 1938 - Anno XVI
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: SOLMI.