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Sez. 2, Sentenza n. 4577 del 13/07/1981 (Rv. 415290 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA - RIFERIMENTO A CIASCUNO DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - ONERE DELLA PARTE MEDESIMA - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415290-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA - RIFERIMENTO A CIASCUNO DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - ONERE DELLA PARTE MEDESIMA - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*

La violazione delle regole sulla Competenza territoriale derogabile non puo essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma, ai sensi dell'art 38, terzo comma, cod proc civ, deve essere eccepita in limine litis dalla parte interessata, la quale, nel caso in cui sussistano (come in materia di diritti di obbligazione) piu criteri per la Determinazione della Competenza anzidetta, ha l'Onere di contestare la Competenza del giudice adito con esplicito riferimento a ciascuno di tali criteri, giacche, in caso contrario, la Competenza di detto giudice resta radicata in base al profilo non contestato. (V 3961/79, mass n 400431; (V 2971/79, mass n 399247; (V 1913/79, mass n 398304).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)