Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 428 del 1987
Massime (1)
Massima n. 3737
- Riscossione delle imposte
- Giudizio tributario pendente
- Iscrizione a ruolo di un terzo del tributo corrispondente all'imponibile accertato
- Riscossione coattiva
- Sospensione dell'esecuzione
- Attribuzione esclusiva all'intendente di finanza
- Inapplicabilità delle opposizioni di cui agli artt. 615-618 cod.proc.civ.
- Manifesta inammissibilità della questione.
- Artt. 15, 39, 53, 54 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
- Artt. 24, 102, 113 Cost.
Leggi la massima
Le questioni sollevate successivamente all'emanazione dei richiesti provvedimenti cautelari (di sospensione della riscossione dell'imposta) difettano del necessario requisito della rilevanza, avendo i giudici rimettenti esaurito con tali provvedimenti ogni loro potere.(Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 24, 102, 113 - degli artt. 15, 39, 53 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per i quali, in pendenza di giudizio tributario di primo grado e di iscrizione a ruolo di un terzo del tributo corrispondente all'imponibile accertato, al solo Intendente di finanza è attribuito il potere di sospendere la riscossione; e dell'art. 54 dello stesso decreto, in quanto non ammette le opposizioni di cui agli artt. 615-618 c.p.c.).
Norme impugnate
- art. 53 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
- art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
- art. 54 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
- art. 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 29 gennaio 1987 dal Pretore di S. Elpidio a Mare nel procedimento civile vertente tra Abrami Mauro ed altri e l'Esattoria comunale di S. Elpidio a Mare iscritta al n. 119 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1987;
2) ordinanza emessa il 12 gennaio 1987 dal Pretore di Venasca nel procedimento civile vertente tra Tassone Mariangela e l'Ufficio II.DD. di Saluzzo iscritta al n. 290 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un procedimento davanti alla Commissione tributaria di primo grado di Fermo, avente ad oggetto accertamenti in materia di Irpef, i contribuenti Abrami Mauro, Giuseppe e Nazzareno chiedevano al Pretore di S. Elpidio a Mare di sospendere ex art. 700 c.p.c. l'esecuzione della riscossione;
che il Pretore adito, con ordinanza del 29 gennaio 1987 (r.o. n. 119/87), sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, i quali prevedono che in pendenza del giudizio tributario di primo grado venga iscritto a ruolo un terzo del tributo corrispondente all'imponibile accertato dall'Ufficio, e attribuiscono al solo intendente di finanza il potere di sospendere la riscossione;
che ad avviso del giudice a quo la normativa censurata viola gli artt. 24 e 113 Cost., in quanto la esclusione della sospensione ope iudicis della riscossione delle imposte in presenza di contestazione giudiziaria della pretesa del fisco si risolverebbe in una negazione della tutela giurisdizionale;
che con la stessa ordinanza il Pretore ordinava la sospensione della riscossione;
che il Pretore di Venasca, adito da Tassone Mariangela con ricorso per opposizione all'esecuzione esattoriale promossa dall'esattoria di Sampeyre, dopo aver ordinato la sospensione dell'esecuzione con decreto del 26 maggio 1986, sollevava, con ordinanza del 12 gennaio 1987 (r.o. n. 290/87), questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 nella parte in cui non ammette le opposizioni regolate dagli artt. 615 - 618 c.p.c. e limita la possibilità di sospensione dell'esecuzione al caso dell'opposizione di terzo;
che ad avviso del giudice a quo, la norma censurata viola gli artt. 24, 102 e 113 Cost., risolvendosi in una vera e propria negazione della tutela giurisdizionale;
che con lo stesso provvedimento il Pretore confermava la sospensione dell'esecuzione già disposta;
che in entrambi i giudizi interveniva il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità delle questioni, rilevando che i giudici rimettenti avevano già concesso la richiesta sospensione dell'esecuzione e quindi avevano esaurito i poteri loro spettanti; nel merito, concludeva per la manifesta infondatezza delle questioni, richiamandosi alla sentenza della Corte n. 63 del 1982 e successive ordinanze;
punto 2
Considerato che i giudizi, per l'identità delle questioni, vanno riuniti e congiuntamente decisi;
che le questioni sono state sollevate successivamente all'emanazione dei richiesti provvedimenti cautelari di sospensione dell'esecuzione, e, di conseguenza, esse devono essere dichiarate manifestamente inammissibili per mancanza del prescritto requisito della rilevanza, avendo i giudici a quibus, come giustamente ha osservato l'Avvocatura dello Stato, esaurito ogni loro potere (da ultimo cfr. ord. n. 68/86);
punto 3
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevate, in riferimento agli artt. 24, 102 e 113 Cost., dai Pretori di S. Elpidio a Mare e di Venasca con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 26 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze