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Sez. 1 - , Sentenza n. 23581 del 09/10/2017 (Rv. 646579 - 01)

AZIENDA - AFFITTO | Affitto d’azienda - Retrocessione al proprietario - Meri debiti riportati nei libri sociali - Responsabilità del proprietario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646579-01

AZIENDA - AFFITTO

A seguito della retrocessione al proprietario dell’azienda affittata, dei meri debiti contratti dall’affittuario - ossia dei debiti non collegati a posizioni contrattuali non ancora definite - risponde, ai sensi dell’art. 2560, comma 2, c.c., anche il proprietario dell’azienda, se essi risultano dai registri contabili obbligatori, realizzandosi un’ipotesi di accollo cumulativo “ex lege”; questa interpretazione trova conferma nel disposto di cui all’art. 104 bis l.fall., il quale espressamente esclude che la retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, comporti la responsabilità della procedura per i debiti maturati, diversamente da quanto disposto dall’art. 2560 c.c., prevedendo, pertanto, una espressa deroga alla disciplina ordinaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2560, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 104 bis com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)