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Sez. 3 - , Ordinanza n. 26918 del 24/10/2018 (Rv. 651332 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Art. 91 c.p.c. come modificato dalla l. n. 69 del 2009 - Accoglimento parziale della domanda - Compensazione totale o parziale - Legittimità - Condanna dell'attore alle spese sostenute dalla controparte - Esclusione - Limiti – Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651332-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE

Nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa. (Nella specie, la S. C. ha cassato la sentenza rilevando come il tribunale, in seguito al parziale accoglimento dell'appello, ha correttamente valutato l'esito complessivo della lite, senza tuttavia considerare che, in base all'accoglimento solo parziale della domanda, poteva disporre la totale o parziale compensazione delle spese, ma non condannare l'attore, parzialmente vittorioso, al pagamento di parte delle spese sostenute dal convenuto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)