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Sez. 6, Sentenza n. 2329 del 16/05/2000 Cc. (dep. 01/08/2000) Rv. 217564 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE | Associazione per delinquere di tipo mafioso - Reato commesso in parte nel territorio italiano - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Fattispecie in tema di violazione di norme doganali concernenti tabacchi lavorati esteri.
Stato
decisa il 2000-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217564-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE

Deve ritenersi commesso in Italia, ai sensi dell'art. 6 cod. pen., il reato di associazione per delinquere (nella specie, di tipo mafioso), e sussiste, quindi, la giurisdizione del giudice penale italiano, nell'ipotesi in cui gli associati acquistino in uno Stato straniero (nel quale l'importazione di tabacchi non sia soggetta ad alcuna imposta) tabacchi lavorati esteri prodotti in altro Stato straniero al fine di introdurli, per la vendita, nel territorio italiano, in violazione di norme doganali, se, in tale territorio, siano predisposte strutture stabili per lo scarico, il controllo e lo "stoccaggio" delle merci illecitamente introdotte e sia organizzata una rete di corrieri che trasportino in territorio estero a scopo di riciclaggio la valuta ricavata dalla vendita in Italia. (Nella specie, concernente un procedimento incidentale "de libertate", la Corte suprema ha confermato il provvedimento dei giudici di merito che, allo stato delle indagini, avevano ritenuto che il reato associativo fosse stato commesso in territorio italiano, essendo emerso che l'associazione acquistava in Montenegro tabacchi lavorati prodotti in Svizzera e li importava in Italia, trasportandoli con motoscafi attraverso il canale d'Otranto e sbarcandoli sul litorale pugliese).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)