Sez. 1 - , Sentenza n. 17279 del 02/07/2018 (Rv. 649517 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - IN GENERE | Società a partecipazione pubblica - Esercizio di attività commerciale - Soggezione al fallimento - Sussistenza - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - IN GENERE
Tutte le società commerciali a totale o parziale partecipazione pubblica, quale che sia la composizione del loro capitale sociale, le attività in concreto esercitate, ovvero le forme di controllo cui risultano effettivamente sottoposte, restano assoggettate al fallimento, essendo loro applicabile l'art. 2221 c.c. in forza del rinvio alle norme del codice civile, contenuto prima nell'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012 e poi nell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2221 CORTE COST., Legge Falliment. art. 1 com. 1, Legge 20/03/1970 num. 70 art. 4, Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 4 com. 13 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 art. 1 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)