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Sez. 3, Sentenza n. 550 del 27/01/1982 (Rv. 418263 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - APPELLO CONTRO SENTENZA DEL PRETORE - SENTENZA DEL TRIBUNALE CONTENENTE PRONUNCIA SULLA PROPRIA COMPETENZA PER VALORE, PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER INCOMPETENZA DEL PRETORE RATIONE VALORIS, E DECISIONE DEL MERITO DELLA CONTROVERSIA - MEZZI DI IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418263-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - APPELLO CONTRO SENTENZA DEL PRETORE - SENTENZA DEL TRIBUNALE CONTENENTE PRONUNCIA SULLA PROPRIA COMPETENZA PER VALORE, PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER INCOMPETENZA DEL PRETORE RATIONE VALORIS, E DECISIONE DEL MERITO DELLA CONTROVERSIA - MEZZI DI IMPUGNAZIONE.*

La sentenza, con la quale il tribunale, in Sede di gravame, rilevata la nullità della pronuncia del pretore perché resa da giudice incompetente per valore, statuisca, su conforme istanza di una delle parti, sul merito della controversia, per cui riconosca la propria Competenza, integra una pronuncia di secondo grado sulla Competenza ed una pronuncia di primo grado sul merito, sicché, restando esclusa l'esperibilità del ricorso ordinario per Cassazione, ai sensi dell'art. 43 cod. proc. civ., per investire entrambe dette decisioni, atteso che tale rimedio presuppone che le relative pronunce siano state emesse nello stesso grado, deve ritenersi che la sentenza medesima resta impugnabile con appello in ordine alla statuizione di merito, e con istanza di regolamento di Competenza in ordine alla statuizione sulla Competenza, nella quale istanza il ricorso ordinario per Cassazione può ritenersi convertito solo ove risultino rispettate le forme ed i termini fissati dall'art. 47 cod. proc. civ.. (V 2027/77, mass n 385751).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)