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Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura

Testo in vigore al

Titolo I. Obiettivi della legge

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La presente legge ha lo scopo di dare piena applicazione alle direttive del Consiglio delle Comunita' europee numeri 72/159/CEE; 72/160/CEE e 72/161/CEE del 17 aprile 1972. E' istituito, quindi, un regime di aiuti allo scopo di:

  1. a) promuovere sollecitamente l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole e determinare il miglioramento delle condizioni di produzione, di lavoro e di reddito in agricoltura;

  2. b) favorire, attraverso una adeguata mobilita' dei terreni, il miglioramento delle strutture produttive agricole, il rimboschimento, la difesa del suolo e dell'ambiente, e la utilizzazione per scopi produttivi o di pubblica utilita' di terreni non piu' coltivati;

  3. c) adeguare il livello di formazione generale-tecnica ed economica della popolazione agricola attiva attraverso la informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura.

Art. 2

1. Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le regioni a statuto ordinario possono con proprie leggi regolare la materia di attuazione delle direttive del Consiglio della CEE numeri 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 per adattarla alle esigenze dei singoli territori regionali o zone agricole purche' in ogni caso siano rispettati i limiti stabiliti dalle direttive comunitarie stesse nonche' dai principi fondamentali della presente legge.

2. Ai sensi degli articoli 14 dello statuto della regione Sicilia, 3 dello statuto della regione Sardegna, 2 dello statuto della regione Valle d'Aosta, 4 e 8 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige, 4 e 5 dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono con proprie leggi regolare la materia di attuazione delle direttive della CEE numeri 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 per adattarla alle esigenze dei singoli territori regionali o provinciali o zone agricole anche in deroga alla disciplina della presente legge purche' in ogni caso siano rispettati i limiti stabiliti dalle direttive comunitarie stesse, nonche' dalle norme fondamentali delle riforme agrarie ed economico-sociali della Repubblica.

3. Si considerano fondamentali ai fini dell'applicazione del primo comma i principi contenuti negli articoli seguenti della presente legge: 2, 11, 12, 13, 14, 15, 17 - terzo, sesto e settimo comma -, 24 - primo e secondo comma -, 25, 26, 30 - primo e terzo comma - 33, 34, 37 - primo e secondo comma -, 38, 40 - primo, secondo e terzo comma -, 42, 44, 48 - primo comma - 49 - secondo, terzo, quinto e settimo comma -, 50, 54 - primo comma -, 55, 56, 57 e 58.

4. Le regioni a statuto ordinario o speciale e le province autonome provvederanno ad adeguare la loro legislazione ai sensi del primo e del secondo comma entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Le disposizioni adottate dalle regioni ai sensi della presente legge saranno comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri perche' provveda non oltre 60 giorni a sottoporle alla commissione della CEE, sia allo stato di progetto che nel testo definitivamente adottato.

6. Fino a quando le regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario e le province di Trento e Bolzano non avranno provveduto con le proprie leggi, ai sensi del precedente quarto comma, si applicano nei loro territori le disposizioni della presente legge, fatte salve le disposizioni gia' contenute in leggi regionali vigenti purche' non in contrasto con i limiti stabiliti rispettivamente per le regioni a statuto speciale e per le regioni a statuto ordinario nel secondo e nel terzo comma del presente articolo.

Art. 3

1. Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge, i relativi provvedimenti e misure, ed in particolare i piani di sviluppo aziendale di cui al titolo III, dovranno armonizzarsi con i programmi regionali d'intervento e piani zonali e, in mancanza, con le direttive all'uopo formulate dalle regioni.

2. Le regioni dovranno armonizzare i programmi regionali di intervento e le loro direttive al programma economico nazionale.

3. I programmi regionali di intervento o, in mancanza, le direttive regionali, dovranno comprendere tutti gli elementi atti ad illustrare il nesso esistente sul piano regionale tra gli interventi previsti e la situazione economica nonche' le caratteristiche delle strutture agrarie.

Art. 4

1. I fondi di cui agli articoli 6, lettera a), c) e d), 7, lettera b), 8, lettere a), c), d), e) e 10 della presente legge sono ripartiti tra le regioni con deliberazione del CIPE su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

2. I fondi di cui all'articolo 6, lettera e), saranno ripartiti dal CIPE con le modalita' di cui al precedente comma, previa determinazione della quota da riservare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 30.

3. I criteri di ripartizione saranno periodicamente rivisti dal CIPE, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulla base dei risultati e delle esperienze acquisiti nei diversi settori di attivita'.

4. Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli anni dal 1975 al 1978 potranno essere approvate variazioni compensative alle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge per i relativi esercizi.

Art. 5

1. Le regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano, potranno apportare, all'occorrenza, variazioni alla destinazione dei fondi loro assegnati, nell'ambito delle finalita' indicate dalla presente legge.

Titolo II. Autorizzazione di spesa

Art. 6

1. Per l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole, di cui al titolo III della presente legge, sono autorizzate le seguenti spese da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

  1. a) un limite di impegno di lire 10 miliardi per lo esercizio 1974, di lire 15 miliardi per l'esercizio 1975, di lire 20 miliardi per l'esercizio 1976 e di lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978 quale concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di cui all'articolo 18;

  2. b) lire 3 miliardi per l'esercizio 1974, lire 6 miliardi per l'esercizio 1975, lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi 1976, 1977 e 1978, quale apporto alla sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 21;

  3. c) lire 2,5 miliardi per l'esercizio 1974, lire 4,2 miliardi per l'esercizio 1975, lire 5 miliardi per l'esercizio 1976, lire 5 miliardi per l'esercizio 1977, lire 5 miliardi per l'esercizio 1978, lire 2,5 miliardi per l'esercizio 1979, lire 800 milioni per l'esercizio 1980, per la concessione di contributi aggiuntivi per la realizzazione di piani di sviluppo zootecnico ai sensi dell'articolo 23;

  4. d) lire 4 miliardi per l'esercizio 1974, lire 8,7 miliardi per l'esercizio 1975, lire 12,4 miliardi per l'esercizio 1976, lire 15,7 miliardi per l'esercizio 1977, lire 17,3 miliardi per lo esercizio 1978, lire 9,8 miliardi per l'esercizio 1979, lire 4,7 miliardi per l'esercizio 1980 e lire 2 miliardi per l'esercizio 1981 per la concessione di contributi a favore degli imprenditori che si impegnano a tenere la contabilita' aziendale ai sensi dell'articolo 29;

  5. e) lire 500 milioni per l'esercizio 1974, lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978 per la concessione degli aiuti di avviamento alle associazioni di cui all'articolo 30.

Art. 7

1. Per gli aiuti previsti al titolo IV della presente legge relativi all'incoraggiamento alla cessazione dell'attivita' agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture, sono autorizzate le seguenti spese da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

  1. a) lire 6 miliardi per l'esercizio 1974, lire 15 miliardi per ciascuno degli esercizi 1975 e 1976, lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978, quale anticipazione al fondo di rotazione istituito dal primo comma dell'articolo 46 della presente legge per il pagamento della indennita' per anticipata cessazione della attivita' agricola;

  2. b) lire 8 miliardi per l'esercizio 1974, lire 12 miliardi per l'esercizio 1975 e lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1978 per la concessione del premio di apporto strutturale previsto dall'articolo 41;

  3. c) lire 10 miliardi per l'esercizio 1974 e lire 15 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978 quale anticipazione alla sezione speciale del fondo di rotazione, di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 26 maggio 1965, n. 590, istituita dall'articolo 47 della presente legge per l'acquisto e la gestione di terreni e il pagamento dei canoni di affitto delle terre acquisite dagli organismi fondiari.

Art. 8

1. Per le misure previste al titolo V della presente legge relative alla informazione socio-economica ed alla qualificazione Professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura, sono autorizzate le seguenti spese da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

  1. a) lire 2 miliardi per l'esercizio 1974 e lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978 per lo svolgimento della attivita' di informazione socio-economica di cui ai successivi articoli 48 e 49;

  2. b) lire 1 miliardo per l'esercizio 1974, lire 2 miliardi per l'esercizio 1975, lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1978, per la concessione di aiuti per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei consulenti socio-economici ai sensi dell'articolo 51;

  3. c) lire 2 miliardi per l'esercizio 1975, lire 2,5 miliardi per l'esercizio 1976, lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1977 al 1979 per l'assunzione di consulenti socio-economici ai sensi dell'articolo 60;

  4. d) lire 2 miliardi per l'esercizio 1974, lire 4 miliardi per l'esercizio 1975, lire 6 miliardi per l'esercizio 1976, lire 8 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978 per lo svolgimento dell'attivita' di qualificazione professionale di cui agli articoli 55 e 56;

  5. e) lire 300 milioni per l'esercizio 1974, lire 700 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978 per le spese concernenti la diramazione dei bollettini regionali previsti dall'articolo 54.

Art. 9

1. E' autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l'esercizio 1974 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978 per la pubblicazione di bollettini di cui all'articolo 54, terzo comma, della presente legge, per la predisposizione e la presentazione al Parlamento, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della relazione di cui all'articolo 62, nonche' per le attivita' del Ministero di cui agli articoli 17, penultimo comma, 26, ultimo comma, e 27.

Art. 10

1. E' autorizzata la spesa di lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1978 per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 51.000 milioni per l'anno 1974 e in lire 97.400 milioni per l'anno 1975 si provvede, rispettivamente, a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno 1975.

3. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1978, sara' stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sara' coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalita' che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

4. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Titolo III. Ammodernamento e potenziamento delle strutture agricole

Sezione I. Interventi per l'attuazione dei piani di sviluppo

Art. 11

1. Le provvidenze di cui al presente titolo si applicano alle aziende agricole, singole ed associate, che siano in grado di conseguire attraverso una piu' razionale ed efficiente organizzazione dei fattori della produzione, anche sotto forma di impianti e servizi comuni, adeguati livelli di reddito e si trovino nelle condizioni appresso indicate:

  1. a) siano condotte da imprenditori che esercitano l'attivita' agricola a titolo principale, possiedano una sufficiente capacita' professionale, si impegnino a tenere una contabilita' aziendale nel rispetto dell'articolo 11 della direttiva CEE del 17 aprile 1972, n. 159, e presentino un piano di sviluppo nelle condizioni specificate nei successivi articoli; rientrano nella presente disposizione come imprenditori, i coadiuvanti familiari che, pur non essendo titolari dell'impresa collaborino o abbiano collaborato con il conduttore, per almeno tre anni;

  2. b) abbiano, al momento della presentazione della domanda, una produzione tale da determinare un reddito da lavoro inferiore al reddito medio dei lavoratori non agricoli della zona nella quale ricade l'azienda o la maggior parte di essa, secondo i criteri di comparabilita' specificati al successivo articolo 17.

2. Le misure previste dal presente titolo dovranno applicarsi con preferenza alle imprese familiari coltivatrici singole ed associate.

Art. 12

1. Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attivita' agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attivita' medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale.

2. Il requisito del reddito e quello inerente al tempo dedicato all'attivita' agricola e' accertato dalle regioni.

3. Il requisito della capacita' professionale si considera presunto quando l'imprenditore che abbia svolto attivita' agricola sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente.

4. Il detto requisito si presume, altresi', quando l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda l'attivita' agricola come capo di azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo: tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorieta'.

5. Negli altri casi il requisito della capacita' professionale e accertato da una commissione provinciale nominata dal presidente della giunta regionale e composta dai rappresentanti delle organizzazione nazionali professionali degli imprenditori agricoli piu' rappresentative e da un funzionario della regione che la presiede.