Sez. 5, Sentenza n. 1191 del 08/11/1971 Ud. (dep. 01/03/1972) Rv. 120303 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE - MOTIVAZIONE - SENTENZA CONFERMATIVA - INTEGRAZIONE DELLA MOTIVAZIONE CON QUELLA DI PRIMO GRADO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE - MOTIVAZIONE - SENTENZA CONFERMATIVA - INTEGRAZIONE DELLA MOTIVAZIONE CON QUELLA DI PRIMO GRADO.*
L'Obbligo della motivazione, in caso di sentenza di appello confermativa di quella di primo grado, in cui le due motivazioni debbono intendersi integrate in modo da fornire un tutto inscindibile, puo considerarsi adempiuto allorche il giudice di secondo grado spieghi in termini di adeguatezza logica le ragioni del proprio convincimento sui punti, investiti dal gravame, senza che sia tenuto a controbattere, singolarmente, tutte le argomentazioni prospettate dall'impugnante. (Conf 115229, anno 1970).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)