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Sez. 5, Sentenza n. 25191 del 19/09/2024 (Rv. 672376-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Raddoppio dei termini per l'accertamento tributario - Modifiche apportate dal d.lgs. n. 128 del 2015 e dalla l. n. 208 del 2015 - Ambito di applicazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672376-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di termini di decadenza dell'accertamento tributario, previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, sugli atti impositivi notificati alla data del 2 settembre 2015 non incidono le modifiche apportate dapprima dai commi 1 e 2 dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, che hanno escluso l'operatività del raddoppio quando la denuncia sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti, nonché quelle apportate dai commi 130 e 131 dell'art. 1 della l. n. 208 del 2015, che hanno determinato il venir meno della disciplina sul raddoppio, poiché la disposizione transitoria contenuta nell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015 fa espressamente salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla predetta data, mentre ai sensi dell'art. 1, comma 132, della l. n. 208 del 2015 le modifiche recate dai commi 130 e 131 si applicano esclusivamente agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/08/2015 num. 128 art. 2 com. 3, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 132 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)