Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 72 del 1958
Massime (2)
Massima n. 692
- Riforma fondiaria e agraria
- D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4055
- Eccesso di delega per aver incluso terreni già ceduti in liquidazione di usi civici nella quota di proprietà terriera espropriata alla società "il solco"
- Questione di legittimità costituzionale già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale identica ad altra già dichiarata non fondata quando con l'ordinanza di rimessione non si sollevano nuovi e diversi problemi di illegittimità costituzionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. e attinente alla determinazione dei terreni da espropriare, in base alla legge stralcio, nei confronti della Società "Il Solco" - di parte del d.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4055). Cfr.: sent. n. 67 del 14 maggio 1957.
Massima n. 693
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
- Oggetto
- Questioni non proposte alla corte nell'ordinanza di rinvio
- Inammissibilità
- Fattispecie.
Leggi la massima
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale non possono essere esaminate dalla Corte questioni non proposte nell'ordinanza di rinvio. (Nella specie non è stato perciò possibile alla Corte pronunciarsi sul problema, di carattere generale, dedotto dalla difesa di una parte privata, per questione in materia di riforma fondiaria, in ordine alla possibilità che la Corte stessa interpreti autenticamente le proprie sentenze).
Parametri
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica n. 4055 del 28 dicembre 1952, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1953, supplemento n. 2, promosso dal Pretore di Roccastrada, con ordinanza del 1 giugno 1958, pronunciata nel procedimento civile vertente tra Scheggi Egisto, Amerighi Gino, Brizzi Adolfo, la Società per azioni "Il Solco", e l'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale, iscritta al n. 25 del Registro ordinanze 1958, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 5 luglio 1958.
punto 1
Ritenuto che, con due ordinanze del 3 aprile 1956, il Pretore di Roccastrada ha promosso il giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica sopra indicato perché, in violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, nella determinazione della quota dei terreni da espropriare nei confronti della Società "Il Solco", aveva erroneamente compreso nel calcolo del valore imponibile totale anche una parte del terreno, che era già stata trasferita alla comunità di Civitella Paganico, per la liquidazione di usi civici;
punto 2
ritenuto che, con sentenza n. 67 del 14 maggio 1957, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità del predetto decreto del Presidente della Repubblica, in quanto, nella quota di proprietà terriera espropriata nei confronti della Società "Il Solco", ha compreso anche la zona ceduta al comune di Civitella Paganico per la liquidazione degli usi civici";
punto 3
ritenuto che, con l'ordinanza del 1 giugno 1958 lo stesso Pretore ha nuovamente promosso, davanti a questa Corte, il giudizio di legittimità costituzionale per quella parte del ricordato decreto del Presidente della Repubblica non dichiarata illegittima e "tuttora operante";
punto 4
ritenuto che l'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 1958, n. 161, e che, nel giudizio davanti a questa Corte, si sono tempestivamente costituiti la Società "Il Solco" e l'Ente Maremma, che hanno depositato rispettivamente le deduzioni in data 23 e 24 luglio 1958 e le memorie nella stessa data del 5 novembre 1958, mentre non si sono costituiti gli attori Scheggi Egisto ed Amerighi Gino;
punto 5
Considerato che, con l'ordinanza sopra indicata, emessa dal Pretore di Roccastrada dopo la riassunzione del giudizio (giàsospeso in seguito alle precedenti ordinanze emesse il 3 aprile 1956) è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale relativamente allo stesso decreto del Presidente della Repubblica, n. 4055, nella parte in cui la questione di costituzionalità è stata dichiarata non fondata;
punto 6
considerato che, la questione è stata ora riproposta, come risulta esplicitamente dall'ordinanza, con i medesimi presupposti e per gli stessi motivi già enunciati nelle precedenti ordinanze; il che esclude che possa esaminarsi il problema di carattere generale proposto dalla difesa della Società "Il Solco", se cioè la questione di legittimità costituzionale possa essere sollevata nuovamente nello stesso giudizio principale;
che pertanto non ravvisandosi alcuna ragione per modificare la precedente sentenza, la questione stessa, in conformità della costante giurisprudenza di questa Corte, deve essere dichiarata manifestamente infondata, con ordinanza emessa in camera di consiglio;
punto 7
considerato che l'altro problema, di carattere generale, pure dedotto dalla difesa della Società "Il Solco", in ordine alla possibilità che la Corte costituzionale interpreti autenticamente le proprie sentenze, non può essere esaminato perché non risulta proposto nell'ordinanza del Pretore;
punto 8
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, primo comma, delle "Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale";
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1958. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze