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Sez. 2 - , Ordinanza n. 29324 del 23/10/2023 (Rv. 669201 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Domanda nuova in appello – Nozione - Domanda aggiuntiva rispetto a quella originaria – Domanda sostitutiva rispetto a quella originaria – Esclusione – Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669201-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

La domanda nuova in appello è solo quella che, al pari delle domande eccezionalmente ed espressamente ammesse dall'art. 345, primo comma, secondo periodo, c.p.c., si aggiunge alla domanda principale. Ne consegue che non può ritenersi domanda nuova quella fondata sull'allegazione della mancata consegna del bene rispetto a quella originariamente fondata sull'aliud pro alio, dal momento che la domanda del compratore volta alla restituzione del prezzo pagato previa risoluzione del contratto per l' inadempimento del venditore rispetto all'obbligo di consegna del bene pattuito è rimasta immutata. (Nella specie alla mancata consegna finale del bene stesso si era giunti attraverso una fase intermedia in cui era stato consegnato un aliud pro alio, poi restituito).

Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)