Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 117 del 1992
Massime (2)
Massima n. 18365
- Processo penale
- Istruttoria dibattimentale
- Teste già escusso dalla P.G.
- Divieto di testimonianza indiretta per gli ufficiali e gli agenti di P.G. anche in caso di sopravvenuta morte, infermità o irreperibilità del testimone
- Denunciata lesione degli artt. 3, 24, 102, 112 Cost.
- Questione già decisa
- Manifesta inammissibilità.
Massima n. 18366
- Processo penale
- Istruttoria dibattimentale
- Teste irreperibile già escusso dalla polizia giudiziaria
- Divieto di lettura dei verbali delle dichiarazioni rese anche in caso di sopravvenuta morte, infermità o irreperibilità del teste
- Lamentata violazione degli artt. 3, 24, 102 e 112 Cost.
- Superamento della questione per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale del divieto di testimonianza indiretta nei casi suddetti, per gli ufficiali e gli agenti di p.g..
Leggi la massima
Una volta caducato, a seguito di dichiarazioni di illegittimità costituzionale, il divieto di testimonianza indiretta degli agenti e degli ufficiali di p.g., deve ritenersi che la questione relativa al divieto di lettura, a dibattimento, dei verbali delle dichiarazioni rese dai testi alla polizia giudiziaria quando la testimonianza diretta sia divenuta impossibile per sopravvenuta morte, infermità o irreperibilità, non abbia più ragione d'essere. - S. n. 24/1992.
Norme impugnate
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale e dell'art. 514 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 512 dello stesso codice, promossi con tre ordinanze emesse da diverse autorità giudiziarie, iscritte ai nn. 601, 711 e 737 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 39 e 49, prima serie speciale, dell'anno 1991 e n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;
punto 1
Ritenuto che, con due ordinanze analoghe del 13 giugno e 15 ottobre 1991, il Pretore di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione (quest'ultimo invocato soltanto nella seconda ordinanza), nella parte in cui vieta agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di deporre, in caso di irreperibilità del testimone, sul contenuto delle dichiarazioni da questi acquisite;
che, con ordinanza del 27 settembre 1991, il Pretore di Pistoia - sezione distaccata di Pescia, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale: a) dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possano deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni quando la testimonianza diretta sia divenuta impossibile per morte, infermità o irreperibilità"; b) "dell'art. 514 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 512 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che si possa dare lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dai testi alla polizia giudiziaria quando la testimonianza diretta sia divenuta impossibile per gli stessi motivi";
che è intervenuto in quest'ultimo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza delle questioni;
punto 2
Considerato che, per la parziale identità delle questioni sollevate, i giudizi vanno riuniti e decisi congiuntamente;
che questa Corte, con sentenza n. 24 del 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale;
che, una volta caducato - a seguito della citata sentenza - il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, deve ritenersi che la seconda questione sollevata dal Pretore di Pistoia (v. sopra sub b), come emerge dalla sua stessa prospettazione, non abbia più ragion d'essere;
punto 3
Visti, gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Firenze e dal Pretore di Pistoia - sezione distaccata di Pescia, con le ordinanze in epigrafe, norma già dichiarata illegittima con sentenza n. 24 del 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 19 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze