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Sez. 3, Sentenza n. 747 del 07/03/1969 (Rv. 339043 - 01)

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - NATURA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339043-01

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - NATURA - LIMITI.*

Il subingresso dell'assicuratore si risolve in una peculiare Forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo il rapporto resta, oggettivamente, quale era in precedenza e l'Azione spettante all'assicuratore si identifica con l'Azione che contro il danneggiante sarebbe spettata all'assicurato, qualora l'assicuratore non avesse pagato l'indennita. Conseguentemente, l'indennita corrisposta dall'assicuratore all'assicurato e ripetibile, dal primo, nei confronti del terzo responsabile, o corresponsabile, del danno, nei limiti della somma da quest'ultimo effettivamente dovuta, a titolo di risarcimento, al danneggiato. (V. 742-69, mass. 339037 789-68, mass. 332061 203-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)