Sez. 3, Sentenza n. 11193 del 26/05/2005 (Rv. 582627 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Procura a margine o in calce - Apposizione su atti diversi dal ricorso o dal controricorso - Ammissibilità - Esclusione - Nomina di nuovo difensore in sostituzione di quello deceduto o che abbia cessato la propria attività nelle more del giudizio - Rilascio della procura su atto redatto dal nuovo difensore - Invalidità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
Nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., che implica la necessaria esclusione dell'utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma dello stesso art., cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata. Né a diversa conclusione può pervenirsi nel caso in cui debba sostituirsi il difensore nominato con il ricorso, deceduto o che comunque abbia cessato la propria attività nelle more del giudizio, non rispondendo alla disciplina del giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio a seguito della sua instaurazione e non soggetto agli eventi di cui agli artt. 299 cod. proc. civ., il deposito di un atto redatto dal nuovo difensore su cui possa essere apposta la procura speciale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)