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Sez. U, Ordinanza n. 13181 del 28/05/2013 (Rv. 626610 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE | Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione - Omessa previsione fra i vizi revocatori dell'errore di giudizio o di valutazione - Violazione del principio comunitario dell'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626610-01

COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE

La disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 391-bis e 395, numero 4), cod. proc. civ. - nella parte in cui non prevede come causa di revocazione l'errore di giudizio o di valutazione - non viola il diritto dell'Unione europea, non recando alcun "vulnus" al principio dell'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, atteso che la stessa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea riconosce, da un lato, l'importanza del principio della cosa giudicata, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia, e rimettendo, dall'altro, le modalità di formazione della cosa giudicata e quelle di attuazione del relativo principio agli ordinamenti giuridici degli stati membri.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)