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Sez. 2, Sentenza n. 2069 del 03/11/1971 Ud. (dep. 04/04/1972) Rv. 120660 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - LETTURA DI ATTI, DOCUMENTI, DEPOSIZIONI - NULLITA - SANATORIA - IRREGOLARE LETTURA DI DEPOSIZIONI TESTIMONIALI - SILENZIO DELLE PARTI - NULLITA - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1971-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/120660-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - LETTURA DI ATTI, DOCUMENTI, DEPOSIZIONI - NULLITA - SANATORIA - IRREGOLARE LETTURA DI DEPOSIZIONI TESTIMONIALI - SILENZIO DELLE PARTI - NULLITA - SANATORIA.*

Le deposizioni dei testi non esaminati nel corso della istruttoria non possono essere utilizzate ai fini della prova quando sono raccolte in verbali allegati al rapporto, che ad essi fa semplice richiamo e rinvio. Tuttavia, il silenzio serbato dal pubblico ministero e dalle parti private di fronte all'irregolare lettura di dette deposizioni sana ogni nullita, e cio per il chiaro disposto dell'art 471 cod proc pen, secondo cui le nullita verificatesi nel dibattimento sono sanate se la parte interessata non le ha fatte rilevare prima che l'atto sia compiuto o, quando cio non sia possibile, immediatamente dopo il compimento dell'atto con dichiarazione inserita nel processo verbale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 471, Cod. Proc. Pen. art. 462 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)