Sez. 5, Sentenza n. 36019 del 19/05/2004 Cc. (dep. 07/09/2004) Rv. 229327 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO - IN GENERE | Giocattoli carenti di conformità alle disposizioni Cee ed al D.Lgs. n. 313 del 1991 chiusi nel container appena uscito dal porto - Astratta sussumibilità del fatto nella previsione di cui all'art. 11, comma secondo, D.Lgs. n. 313 del 1991 - Sussistenza - Ragioni.
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO - IN GENERE
Sussistono i presupposti legittimanti il sequestro probatorio, con riguardo al reato di cui all'art. 11, comma secondo, D.Lgs. n. 313 del 1991 (indebita apposizione sui giocattoli del marchio Ce da parte del fabbricante o del mandatario), ancorché si tratti di giocattoli chiusi in un container appena uscito dal porto, in quanto la previsione di cui all'art. 10 del suddetto D.Lgs. n. 313 del 1991, stabilendo che i giocattoli immessi sul mercato possono essere ritirati, sussistendone i presupposti, provvisoriamente o definitivamente, è preordinata al fine di garantire in ogni caso le condizioni di sicurezza, ma non crea alcuna preclusione all'immediato accertamento del reato di cui al predetto art. 11, considerato, anche, che gli accertamenti amministrativi, per di più eventuali, non debbono necessariamente costituire un prius rispetto all'accertamento del fatto penale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/09/1991 num. 313 art. 11 com. 2, Decreto Legisl. 27/09/1991 num. 313 art. 10, Cod. Pen. art. 253
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)