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Sez. 1, Sentenza n. 6445 del 22/11/1976 Ud. (dep. 21/05/1977) Rv. 135961 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CIRCOSTANZA - PENA - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE TRA CIRCOSTANZA - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO.*
Stato
decisa il 1976-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/135961-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CIRCOSTANZA - PENA - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE TRA CIRCOSTANZA - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO.*

Il giudizio di comparazione fra circostanze ha carattere di unitarieta, proprio perche ispirato al concetto fondamentale che la pena da applicare in concreto, anziche il risultato di successive operazioni aritmetiche di aumenti e di diminuzioni, sia la espressione di un giudizio complessivo e sintetico, globalmente espresso sulla personalita del reo e la gravita del fatto, onde il suo esito non dipende in modo meccanico ed automatico dal numero delle circostanze messe a confronto e dalla loro incidenza astratta positiva (circostanze attenuanti) o negativa (circostanze aggravanti), quasi si trattasse di un'operazione algebrica. Ne deriva che nel caso in cui il giudice di primo grado ritenga equivalenti le aggravanti alle attenuanti e in appello sia concessa un'altra attenuante, il giudice di secondo grado puo mantenere fermo il giudizio di equivalenza, purche ne dia congrua giustificazione, e non e affatto obbligato a ritenere prevalenti le attenuanti.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)