Sez. 5, Sentenza n. 594 del 02/08/1968 Ud. (dep. 02/08/1968) Rv. 108909 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - MOTIVAZIONE -INDICAZIONE DELLA RAGIONE PREVALENTE - SUFFICIENZA - DINIEGO IN CONSIDERAZIONE DEI PRECEDENTI PENALI - LEGITTIMITA.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - MOTIVAZIONE -INDICAZIONE DELLA RAGIONE PREVALENTE - SUFFICIENZA - DINIEGO IN CONSIDERAZIONE DEI PRECEDENTI PENALI - LEGITTIMITA.*
Perche possa ritenersi adempiuto dal giudice di merito l'Obbligo di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, e sufficiente che il giudice abbia indicato l'elemento di preponderante rilievo, fra le varie possibili condizioni oggettive o soggettive che caratterizzano il reato, e il fatto che nella motivazione non siano prese specificamente in esame particolari situazioni prospettate dall'imputato non infirma la validita della decisione negativa, quando risulti che egli, con una visione piu ampia ed assorbente di tutte le peculiarita del caso, non ha trascurato le argomentazioni difensive, ma ha ritenuto di dare la prevalenza a considerazioni di opposta significazione e di preminente portata. A tal fine i precedenti penali del colpevole possono anche da soli costituire un ostacolo all'applicazione delle suddette attenuanti, quando, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice di merito, siano tali da escludere una valutazione favorevole della sua personalita. (V.107850, 107180, anno 1968 ed ivi citate 104393, anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)