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Sez. 3, Sentenza n. 2807 del 24/07/1969 (Rv. 342592 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - EREDI - EFFICACIA DEL TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO AGLI EREDI - NECESSITA - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342592-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - EREDI - EFFICACIA DEL TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO AGLI EREDI - NECESSITA - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI - LIMITI.*

L'art. 477 cod.proc.civ. non impone alcun Obbligo di notificare nuovamente il titolo esecutivo ed il precetto agli eredi di una persona defunta alla quale siano stati gia notificati sia l'uno che l'altro. Tale Obbligo sussiste, viceversa, se alla persona poi defunta non sia stato notificato ne l'uno ne l'altro oppure sia stato notificato solo il titolo esecutivo e non anche il precetto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 477

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)