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Sez. 3, Sentenza n. 15790 del 29/07/2016 (Rv. 641585 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - IN GENERE | Documento prodotto in copia - Disconoscimento della conformità e utilizzo giudiziale in primo grado - Oneri del soccombente in sede d'impugnazione.
Stato
decisa il 2016-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641585-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - IN GENERE

Nel caso in cui il giudice di primo grado, a fronte del disconoscimento della conformità della copia di un documento originale, che non sia stato seguito dalla produzione di quest'ultimo, si sia avvalso della copia a fini probatori, è onere della parte soccombente, che intenda contestare questa utilizzazione, ribadire l'eccezione di disconoscimento, mediante specifica impugnazione che esprima tanto la volontà di negare la suddetta conformità, quanto la critica al giudice che del documento abbia fatto uso, senza che possa ritenersi sufficiente a tale scopo la generica affermazione dell'inesistenza dei documenti o degli atti di cui quella copia sarebbe rappresentativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)