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Sez. 7 - , Ordinanza n. 10487 del 25/01/2019 Cc. (dep. 11/03/2019) Rv. 276351 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Sanzioni disciplinari ai detenuti diverse dall’isolamento e dall’esclusione delle attività in comune – Limitazione del sindacato giurisdizionale ai soli profili di legittimità – Questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 24 Cost. – Manifesta infondatezza – Ragioni.
Stato
decisa il 2019-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276351-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di sanzioni disciplinari ai detenuti, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata per contrasto con l'art. 24 Cost. – degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. a), della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui riservano al magistrato di sorveglianza, investito di un reclamo contro una sanzione disciplinare diversa dall'isolamento e dall'esclusione dalle attività in comune, un sindacato limitato ai profili di legittimità della sanzione stessa e del relativo procedimento, inibendogli ogni valutazione di merito, non apparendo arbitraria una tale scelta legislativa per gli illeciti meno gravi e conservando comunque il detenuto la possibilità di dispiegare incidentalmente piene difese in eventuali procedimenti in cui le condotte sanzionate disciplinarmente dovessero, ad altri fini, acquisire rilevanza.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 com. 6 lett. A) CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)