diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7767 del 14/07/1993 (Rv. 483145 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Indennità | Procedimento espropriativo - Chiusura con accordo di cessione volontaria del bene - Indennità per il periodo di occupazione legittima non compresa nel prezzo di cessione - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 1993-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483145-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Indennità

Qualora il procedimento espropriativo, dopo l'accettazione della indennità provvisoria di espropriazione, si chiuda, ai sensi dell'art. 12 primo comma della legge 22 ottobre 1971 n. 865, con accordo di cessione volontaria del bene, per un prezzo che non comprenda l'indennità dovuta per il periodo di occupazione legittima, tale indennità si sottrae alle regole dell'art. 20 della citata legge, non applicabili in assenza del parametro di riferimento (l'indennità di espropriazione), e, restando soggetta al criterio generale del ristoro del proprietario per la perdita del godimento dell'immobile, va liquidata, in difetto di specifici elementi di riscontro, in base agli interessi legali sul valore del bene (evincibile, in via presuntiva, da detto prezzo della cessione), con l'applicazione poi degli interessi legali, a titolo compensativo, a partire dalle rispettive scadenze annuali dei frutti alla cui mancata percezione l'indennità stessa si correla.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)