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Sez. 1, Sentenza n. 9445 del 09/09/1993 (Rv. 483704 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione | Presso la cancelleria e non nel domicilio eletto presso il procuratore costituito - Conseguenza - Nullità radicale o inesistenza giuridica - Configurabilità - Sanatoria "ex nunc" - Ammissibilità - Conseguenze - Evento sanante - Intervento dopo la scadenza del termine di impugnazione - Sentenza appellata - Passaggio in giudicato - Giudizio - Definizione con una pronuncia di mero rito - Necessità.
Stato
decisa il 1993-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483704-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione

Nel rito del lavoro, la nullità radicale o l'inesistenza giuridica - quale deriva dalla notificazione presso la cancelleria e non nel domicilio eletto presso il procuratore costituito per il precedente grado di giudizio - della notificazione dell'atto di appello e del decreto di fissazione di udienza integra un vizio sanabile mediante la costituzione dell'appellato o la rinnovazione della notifica disposta dal giudice, ma con efficacia soltanto "ex nunc"; con la conseguenza che, nonostante la tempestività del deposito del ricorso in appello, l'evento potenzialmente sanante, ma intervenuto solo dopo la scadenza del termine di impugnazione, non vale ad escludere il passaggio in giudicato della sentenza appellata e che il giudice di secondo grado deve in tal caso definire il giudizio con una pronuncia di mero rito, senza procedere alla (ormai inutile) rinnovazione dell'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)