Sez. 6, Sentenza n. 10773 del 09/02/2004 Ud. (dep. 09/03/2004) Rv. 227989 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DELL'IMPUTATO | Imputato che rivesta la carica di Ministro della Repubblica - Partecipazione ad attività di Governo - Legittimo impedimento - Configurabilità - Condizioni.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DELL'IMPUTATO
La partecipazione di un Ministro della Repubblica alle attività istituzionali di governo, anche alla luce di quanto stabilito nella sentenza della Corte costituzionale n. 225 del 2001 riguardo al dovere di collaborazione tra organi dello Stato, costituisce legittimo impedimento a comparire. (In motivazione la Corte ha specificato che, per quanto ogni attività non strettamente privata di un Ministro sia riconducibile alla sua funzione politica, possono assumere rilevanza quale assoluto impedimento a comparire i soli adempimenti pertinenti alle attribuzioni istituzionali, come delineate negli articoli da 92 a 96 della Costituzione, tra le quali la partecipazione al Consiglio dei Ministri, la partecipazione in rappresentanza dell'Esecutivo a sedute parlamentari, la prestazione del giuramento nelle mani del Capo dello Stato e ogni ulteriore attività coessenziale alla funzione tipica del Governo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 ter CORTE COST., Costituzione art. 92, Costituzione art. 93, Costituzione art. 94, Costituzione art. 95, Costituzione art. 96
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)