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Sez. T, Ordinanza n. 34336 del 28/12/2025 (Rv. 677398-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Scadenze - Emergenza Covid - Proroga ex art. 68, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020 - Criteri.
Stato
decisa il 2025-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677398-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

In tema di sospensione della riscossione mediante ruolo per l'emergenza Covid, ai sensi del combinato disposto dell'art. 68, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, e dell'art. 12, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 159 del 2015, il termine entro cui notificare l'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, onde evitare il maturare della prescrizione del credito, deve intendersi prorogato di n. 542 giorni (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), ove pendente alla data dell'8 marzo 2020, ma non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, e per un biennio, ossia fino al 31 dicembre 2023, ove pendente alla data dell'8 marzo 2020 e in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021.

Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 68 com. 1, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 159 art. 12, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)