Sez. 1, Sentenza n. 9423 del 11/11/1994 (Rv. 488528 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA | Contratto preliminare di vendita immobiliare - Bene - Consegna anticipata al promissario acquirente - Fallimento di quest'ultimo - Curatore - Scioglimento del contratto - Promittente venditore - Giusto compenso per il periodo compreso tra la consegna del bene e lo scioglimento del contratto - Spettanza - Indennizzo per l'ulteriore occupazione dell'immobile - Prededucibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA
In tema di fallimento, nel caso in cui, a seguito di un contratto preliminare di vendita immobiliare il bene venga anticipatamente consegnato al promissario acquirente e, intervenuto il fallimento di quest'ultimo, il curatore si sciolga dal contratto (art. 72, secondo comma, legge fall.), al promittente venditore spetta, per il periodo compreso tra il giorno della consegna dell'immobile al promissario acquirente e la data della comunicazione della volontà del curatore di sciogliere il contratto, un "giusto compenso" (corrispondente ai canoni che avrebbero potuto essere percepiti sul mercato delle locazioni), in base all'applicazione analogica - per identità di "ratio" - dell'art. 80, secondo comma, legge fall. (riguardante il recesso del contratto di locazione da parte del curatore del fallimento del conduttore). L'indennizzo per l'ulteriore occupazione dell'immobile da parte del fallimento (nel periodo successivo allo scioglimento del contratto) deve considerarsi debito contratto per l'amministrazione del fallimento e, quindi, essere liquidato in prededuzione, ai sensi dell'art. 111, n. 1 legge fall..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Preleggi art. 12, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72, Legge Falliment. art. 80, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 80, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)