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Sez. 3 - , Ordinanza n. 23584 del 28/07/2022 (Rv. 665609 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Presupposti – Interesse innescato dalla censura principale – Necessità.
Stato
decisa il 2022-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665609-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE

L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile a prescindere dal capo di sentenza impugnato o dal soggetto contro cui è rivolta, a condizione che l'interesse a proporla sia innescato dall'impugnazione principale e non preesista, viceversa, a quest'ultima, nel senso che la posizione dell'impugnante in via incidentale sia già pregiudicata dalla sentenza e non venga in alcun modo rimessa in discussione dall'impugnazione principale.

Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)