Sez. L, Sentenza n. 4729 del 29/08/1979 (Rv. 401296 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE (ART 1 DEI CONTRATTI COLLETTIVI 26 MARZO 1966 E 29 MAGGIO 1968 PER I DIPENDENTI ELETTRICI DELL'ENEL).*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE (ART 1 DEI CONTRATTI COLLETTIVI 26 MARZO 1966 E 29 MAGGIO 1968 PER I DIPENDENTI ELETTRICI DELL'ENEL).*
Il controllo di legittimita sull'interpretazione degli Atti negoziali, fra i quali vanno annoverati, nel vigente ordinamento, i contratti collettivi, non puo andare oltre la ricerca nella decisione impugnata di eventuali violazioni delle regole legali d'ermeneutica o di vizi di motivazione. (nella specie, la Corte suprema ha ritenuto errata l'interpretazione, da parte del giudice del merito, del terzo comma dell'art 1 dei CCNL 26 marzo 1966 e 29 maggio 1968 per i dipendenti elettrici dell'ENEL, per il quale tali contratti non si applicano ai lavoratori espressamente assunti per lavori di carattere eccezionale o transitorio, di costruzione o di manutenzione straordinaria, rilevando che tale norma deve essere interpretata nel senso che l'aggettivo 'straordinarià si riferisce solo al sostantivo 'manutenzioné, con la conseguenza che sono esclusi dall'applicazione dei predetti contratti collettivi i lavoratori addetti a qualunque costruzione, anche se non 'straordinarià). (Conf 4740/76, mass n 383480).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 26/03/1966, Contr. Coll. 29/05/1968
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)