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Sez. 3, Sentenza n. 4140 del 31/01/1974 Ud. (dep. 15/06/1974) Rv. 127170 - 01

PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - OBBLIGO DI DISPORRE LA PERIZIA - PRESUPPOSTI - INDAGINE CHE RICHIEDA CONOSCENZA DI DETERMINATE SCIENZE OD ARTI - GIUDICE CHE POSSA RICORRERE ALLE PROPRIE COGNIZIONI - PERIZIA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/127170-01

PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - OBBLIGO DI DISPORRE LA PERIZIA - PRESUPPOSTI - INDAGINE CHE RICHIEDA CONOSCENZA DI DETERMINATE SCIENZE OD ARTI - GIUDICE CHE POSSA RICORRERE ALLE PROPRIE COGNIZIONI - PERIZIA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

L'Obbligo di disporre la perizia per gli accertamenti indispensabili ai fini della decisione sussiste, a norma dell'art 314 cod proc pen, solo quando sia necessaria un'indagine che richieda particolari cognizioni di determinate scienze od arti. Tale Obbligo, cioe, nasce non in relazione al carattere tecnico dell'indagine, ma in relazione alla sua difficolta che postula la necessita di una preparazione specializzata. Infatti, la partecipazione del tecnico e prevista come ausilio nel momento della decisione, attivita quest'ultima esclusiva del giudice. Pertanto, la perizia non puo considerarsi obbligatoria quando il giudice possa, con adeguata motivazione, e ricorrendo alle proprie cognizioni, giustificare il proprio convincimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)