Sez. 1, Sentenza n. 1960 del 20/07/1962 (Rv. 253074 - 01)
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - TRASPORTO MARITTIMO ED AEREO - TRASPORTO DI COSE IN GENERE - IN GENERE - SBARCO DI AMMINISTRAZIONE - RAPPORTO TRA IL VETTORE E L'IMPRESA DI SBARCO PER EFFETTUARE, A DISCARICO ULTIMATO, LA RICONSEGNA DELLE MERCI ALLO AVENTE DIRITTO - DEPOSITO A FAVORE DI TERZO.*
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - TRASPORTO MARITTIMO ED AEREO - TRASPORTO DI COSE IN GENERE - IN GENERE - SBARCO DI AMMINISTRAZIONE - RAPPORTO TRA IL VETTORE E L'IMPRESA DI SBARCO PER EFFETTUARE, A DISCARICO ULTIMATO, LA RICONSEGNA DELLE MERCI ALLO AVENTE DIRITTO - DEPOSITO A FAVORE DI TERZO.*
Nello sbarco di amministrazione, il rapporto tra il vettore e l'impresa di sbarco, per effettuare, a discarica ultimata, l'effettiva riconsegna delle merci all'avente diritto, deve essere ricondotto sotto la figura di un deposito a favore di terzo e cioe di un deposito del carico, stipulato tra il vettore e l'impresa di sbarco, a favore dell'avente diritto al carico. (V 340/62, 2093/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1773
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)